IC Papa Giovanni XXIII

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Imparo e mi diverto

Nota pubblicità normativa illeciti disciplinari

ALLEGATO nota prot. n. AOODRPI/1926/U del 5 marzo 2014 adempimenti
obbligo di pubblicità in materia di illeciti e responsabilità
disciplinare.

Art. 2 Legge 241/90.

(Conclusione del procedimento).

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza,
ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni
hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un
provvedimento espresso. ((Se ravvisano la manifesta irricevibilita’,
inammissibilita’, improcedibilita’ o infondatezza della domanda, le
pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui
motivazione puo’ consistere in un sintetico riferimento al punto di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo)).
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di
cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i
procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il
termine di trenta giorni. (14)
3. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i
termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14)
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita’ dei tempi
sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura
degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita’
del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta
giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di
cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione
normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I
termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione. (14)
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni
normative, le autorita’ di garanzia e di vigilanza disciplinano, in
conformita’ ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei
procedimenti di rispettiva competenza. (14)
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono
dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della
domanda, se il procedimento e’ ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui
ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi,
per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni,
per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a
fatti, stati o qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione e’
disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in
giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica,
alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce
elemento di valutazione della performance individuale, nonche’ di
responsabilita’ disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
e del funzionario inadempiente.
9-bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure
apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al
funzionario di piu’ elevato livello presente nell’amministrazione.
Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale
dell’amministrazione e’ pubblicata, in formato tabellare e con
collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto
a cui e’ attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato puo’
rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,
in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento
disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata
ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua
medesima responsabilita’ oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo’
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche’, entro un
termine pari alla meta’ di quello originariamente previsto, concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i
procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, nei quali non e’ stato rispettato il termine di
conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le
Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di
parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o
dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

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AGGIORAMENTO (14)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l’art. 7, comma 3)che:
– “In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge”;
– la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo si
applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della suddetta legge 69/2009.
-le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai
commi 3 e 4 del presente articolo 2 entro un anno dalla data di
entrata in vigore della L. 69/2009.

ART. 5, comma 8, Decreto legge n. 95 del 6.7.2012 convertito nella legge n. 135 del 7 agosto
2012

8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche
di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche’ delle autorita’ indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa’ e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente
fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno
luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di
cessazione del rapporto di lavoro per mobilita’, dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta’.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu’ favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del
presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e’ fonte di
responsabilita’ disciplinare ed amministrativa per il dirigente
responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o
docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita’
didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie
spettanti e quelli in cui e’ consentito al personale in questione di
fruire delle ferie. (6)

Art. 6 DPR 171 del 27 luglio 2011

Misure cautelari
1. L’amministrazione puo’ disporre la sospensione cautelare dal
servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi:
a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno
ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneita’ psichica,
quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per
l’incolumita’ del dipendente interessato, degli altri dipendenti o
dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneita’;
b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere
l’inidoneita’ fisica permanente assoluta o relativa al servizio,
quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per
l’incolumita’ del dipendente interessato, degli altri dipendenti o
dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneita’;
c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di
idoneita’, in assenza di giustificato motivo.
2. Nell’ipotesi di cui alle lettere a) e b) l’amministrazione puo’
disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della
visita e avvia senza indugio la procedura per l’accertamento
dell’inidoneita’ psicofisica del dipendente.
3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c), l’amministrazione puo’
disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo
accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla
visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui
all’articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001,
l’amministrazione puo’ risolvere il rapporto di lavoro con preavviso.
4. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la
sospensione e’ preceduta da comunicazione all’interessato, che, entro
i successivi 5 giorni puo’ presentare memorie e documenti che
l’amministrazione ha l’obbligo di valutare. La sospensione e’
disposta con atto motivato e comunicata all’interessato. 5. L’efficacia della sospensione cessa immediatamente ove,
all’esito dell’accertamento medico, non sia riscontrata alcuna
inidoneita’ psicofisica in grado di costituire pericolo per
l’incolumita’ del dipendente interessato, degli altri dipendenti o
dell’utenza.
6. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata
massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in
presenza di giustificati motivi.
7. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del
comma 1, lettere a) e b), e’ corrisposta un’indennita’ pari al
trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in
base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in
via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c), e’
corrisposta un’indennita’ pari al trattamento previsto dai CCNL in
caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il
periodo di sospensione e’ valutabile ai fini dell’anzianita’ di
servizio. Nel caso in cui l’accertamento medico si concluda con un
giudizio di piena idoneita’, l’amministrazione provvede alla
corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del
presente comma, al ricorrere dell’ipotesi di cui al comma 1, lettere
a) e b).

Allegato

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