IC Papa Giovanni XXIII

IC Papa Giovanni XXIII

Imparo e mi diverto

Estratto: incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

 

(estratto  D.lgs. 165/2001)

 

ART. 53

INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli

60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di

lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996,

n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché

676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23

dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra

successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del

personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti

politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti

continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei

compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti

normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati

ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello

Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l’attribuzione degli incarichi è

consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione

all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di

appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale,

sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano

conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di

fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei

dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al

cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre

categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di

attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi,

anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi

forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di

invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di

comando o fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o

in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o

previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori

universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure

per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del

divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso

dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto,

del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del

dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre

amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei

dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa

autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del

procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come

corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è

trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di

produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a

dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei

dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’articolo 6, comma 1, del

decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.

140, e successive modificazioni ed integrazioni. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione

delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le

disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le

somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di

appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può,

altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve

pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di

appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il

termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde

dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro

10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza.

Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da

amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente

negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a

dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione

all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano

incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito

supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o

autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del

compenso lordo previsto o presunto. L’elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono

indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni

del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati

conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento

dell’amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell’anno precedente, non

hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo,

dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a

comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto

magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o

autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano

avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni

pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su

supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti

anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; sono altresì tenute a comunicare

semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di

consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.

Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al

pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il

compenso dell’incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione

pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di

effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui

sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono

conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono

le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al

Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte

per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione

degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica può

disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 1, commi

56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell’Ispettorato per la

funzione pubblica. A tale fine quest’ultimo opera d’intesa con i Servizi ispettivi di finanza

pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

[…]

ART. 55

RESPONSABILITÀ, INFRAZIONI E SANZIONI, PROCEDURE CONCILIATIVE

1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all’articolo 55-octies,

costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo

comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai

rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto

previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative

sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale

dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e

relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti

disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di

conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del

licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni

dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La

sanzione concordemente determinata all’esito di tali procedure non può essere di specie

diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si

procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano

sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso

di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura

conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione.

4. Fermo quanto previsto nell’articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente

ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non

diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto

articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente

generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 3.

ART. 55-BIS

FORME E TERMINI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori

al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della

retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della

struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il

responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni

punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento

disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è

previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche

in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con

taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque

non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca per

il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un

rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con

un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non

intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo

impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa.

Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura

conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro

sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito. In caso di differimento superiore a dieci

giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del

procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per

una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente

comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il

dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da

applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro

cinque giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone

contestuale comunicazione all’interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente

per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio

contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e

conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da

applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini

pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l’eventuale sospensione ai sensi dell’articolo 55-ter.

Il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti

trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito

notizia dell’infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento

resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se

avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione

dei termini di cui al presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza

dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata

tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di

posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione

dell’addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo

procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o

del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite

raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti

istruttori del procedimento. È esclusa l’applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a

quelli stabiliti nel presente articolo. 6. Nel corso dell’istruttoria, il capo della struttura o

l’ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche

informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività

istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi

termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica

dell’incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di

informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato

motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare procedente ovvero rende

dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione di

appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della

retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un

massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione

pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso

quest’ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del

procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del

trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l’infrazione commessa è prevista la sanzione del

licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il

procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e

le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla

cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 55-TER

RAPPORTI FRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai

quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del

procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1,

primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore

gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di

particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito

dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può

sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di

adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione

e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di

assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce

illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente, ad

istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della

pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto

conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una

sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare

per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento

disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto

addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento,

mentre ne è stata applicata una diversa.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o

riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di

appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è

concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura

avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità

disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell’articolo 55-

bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’autorità procedente, nel procedimento

disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del

codice di procedura penale.

ART. 55-QUATER

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e

salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione

disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di

rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione

dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno

stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi,

superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi

dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il

termine fissato dall’amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate

esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del

rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose

o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai

pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa,

riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di

appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la

valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente

rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la

prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o

individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di

comportamento di cui all’articolo 54.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

[…]

ART. 55-SEXIES

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE PER CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI PER L’AMMINISTRAZIONE E

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’AZIONE DISCIPLINARE

1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla

violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione

lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale,

da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento

di cui all’articolo 54, comporta l’applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i

presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio

con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi,

in proporzione all’entità del risarcimento.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale

funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale

accertate dall’amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti

la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità,

all’esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi

confronti le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 8, e all’articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il

provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le

quali può avvenire l’eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in

disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

3. Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al

ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni

sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in

relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti

responsabili aventi qualifica dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità

dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni

sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di

risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della

sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal

contratto collettivo.

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a

profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento

disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.