(estratto D.lgs. 165/2001)
ART. 53
INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli
60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di
lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché
676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra
successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del
personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti
normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati
ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello
Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l’attribuzione degli incarichi è
consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione
all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di
appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale,
sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano
conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di
fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di
attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi,
anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi
forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di
invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di
comando o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o
in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure
per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso
dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto,
del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del
dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa
autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come
corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è
trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’articolo 6, comma 1, del
decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, e successive modificazioni ed integrazioni. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione
delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le
somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di
appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può,
altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve
pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il
termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde
dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro
10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da
amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente
negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a
dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o
autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del
compenso lordo previsto o presunto. L’elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni
del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati
conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento
dell’amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell’anno precedente, non
hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo,
dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano
avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni
pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su
supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; sono altresì tenute a comunicare
semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.
Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il
compenso dell’incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di
effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui
sono stati affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono
conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono
le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al
Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte
per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione
degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica può
disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 1, commi
56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell’Ispettorato per la
funzione pubblica. A tale fine quest’ultimo opera d’intesa con i Servizi ispettivi di finanza
pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
[…]
ART. 55
RESPONSABILITÀ, INFRAZIONI E SANZIONI, PROCEDURE CONCILIATIVE
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all’articolo 55-octies,
costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai
rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative
sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale
dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e
relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di
conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del
licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La
sanzione concordemente determinata all’esito di tali procedure non può essere di specie
diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si
procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano
sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso
di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell’articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente
ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto
articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente
generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 3.
ART. 55-BIS
FORME E TERMINI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori
al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della
struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il
responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni
punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento
disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è
previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche
in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con
taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque
non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca per
il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con
un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non
intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo
impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa.
Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura
conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro
sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito. In caso di differimento superiore a dieci
giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del
procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per
una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente
comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da
applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro
cinque giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone
contestuale comunicazione all’interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente
per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio
contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e
conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da
applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini
pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l’eventuale sospensione ai sensi dell’articolo 55-ter.
Il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti
trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito
notizia dell’infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento
resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se
avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione
dei termini di cui al presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza
dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata
tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di
posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione
dell’addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo
procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o
del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite
raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti
istruttori del procedimento. È esclusa l’applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a
quelli stabiliti nel presente articolo. 6. Nel corso dell’istruttoria, il capo della struttura o
l’ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche
informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività
istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi
termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica
dell’incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di
informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato
motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare procedente ovvero rende
dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione di
appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un
massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione
pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso
quest’ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del
procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del
trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l’infrazione commessa è prevista la sanzione del
licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il
procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e
le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
ART. 55-TER
RAPPORTI FRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai
quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del
procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1,
primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore
gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di
particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito
dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può
sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di
adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione
e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di
assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce
illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente, ad
istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della
pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto
conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una
sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare
per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento
disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto
addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento,
mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o
riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di
appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è
concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura
avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità
disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell’articolo 55-
bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’autorità procedente, nel procedimento
disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del
codice di procedura penale.
ART. 55-QUATER
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e
salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione
disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione
dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno
stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi,
superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi
dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il
termine fissato dall’amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate
esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose
o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa,
riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di
appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente
rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o
individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di
comportamento di cui all’articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.
[…]
ART. 55-SEXIES
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE PER CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI PER L’AMMINISTRAZIONE E
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’AZIONE DISCIPLINARE
1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla
violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione
lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale,
da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento
di cui all’articolo 54, comporta l’applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i
presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi,
in proporzione all’entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale
funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale
accertate dall’amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti
la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità,
all’esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi
confronti le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 8, e all’articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il
provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le
quali può avvenire l’eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in
disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al
ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni
sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in
relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti
responsabili aventi qualifica dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità
dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni
sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di
risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della
sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal
contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a
profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento
disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.